IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, comma 9; Visto l'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 luglio 1996; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, inserito come articolo 9-bis nel decretolegge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in particolare il comma 13 del citato articolo 9-bis, con il quale e' stata disposta l'emanazione di norme modificative del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1997; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro degli affari esteri; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346, di seguito denominato "decreto", ed il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, di seguito denominata "legge", sono modificati secondo quanto disposto dai seguenti articoli.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di regolamentazione dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso il termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione delle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo". - L'art. 2 del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, in legge 3 ottobre 1987, n. 398 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi Extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS), e' il seguente: "Art. 2 (Autorizzazione preventiva per l'assunzione dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero). - 1. Ai fini dell'assunzione o del trasferimento all'estero dei lavoratori italiani, i datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, devono presentare richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Copia di detta richiesta deve essere inviata contemporaneamente al Ministero degli affari esteri. 2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione stabilita con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri degli affari esteri, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il Ministero degli affari esteri accerta, attraverso la rete diplomaticoconsolare, che le condizioni generali nei Paesi di destinazione offrono idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore, portando a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'esito di tale accertamento. 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, accerta che: a) il contratto di lavoro, ove preveda espressamente la possibilita', dopo il trasferimento all'estero, che il datore di lavoro destini il lavoratore assunto a prestare la propria attivita' presso consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui alle successive lettere; b) il trattamento economiconormativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l'entita' delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro; c) i contratti di lavoro prevedano, qualora le autorita' del Paese di impiego pongano restrizione di trasferimenti di valuta, la possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego; d) sia stata stipulata, a favore dei lavoratori italiani inviati all'estero a svolgere attivita' lavorativa, un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidita' permanente; e) il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica; f) il contratto impegni il datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 5. Limitatamente alle domande presentate dai datori di lavoro che hanno depositato i contrattitipo, concordati con le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o che vi hanno espressamente aderito, se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non provvede nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione indicata al comma 2, questa deve intendersi accolta. Tale termine e' prorogato fino a novanta giorni quando il Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano al datore di lavoro interessato, entro il trentesimo giorno, di dover procedere ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto. 6. I datori di lavoro di cui al comma 5 possono effettuare, in eccezionali casi di comprovata necessita' ed urgenza, l'assunzione, ovvero i trasferimenti nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione entro i tre giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti, ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale". - Il D.P.R. n. 346/1994, modificato dal presente decreto, recava: "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori". - Il comma 13 dell'art. 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) prevede che "Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente delle Repubblica e' emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato D.P.R. n. 346 del 1994, anche di concerto con il Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie". Nota all'art. 1: - Vedere note alle premesse.