IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge  24 dicembre 1993, n. 537, ed  in particolare l'art.
2, comma 9;
  Visto  l'articolo  2 del  decreto-legge  31  luglio 1987,  n.  317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
346;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 29 luglio 1996;
  Visto  l'articolo  1 del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  511,
inserito come articolo 9-bis nel decretolegge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28 novembre 1996, n. 608,
ed in particolare il comma 13 del citato articolo 9-bis, con il quale
e' stata disposta l'emanazione di  norme modificative del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 1997;
  Sulla proposta del Ministro del  lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto con  il  Ministro  per la  funzione  pubblica  e con  il
Ministro degli affari esteri;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il  decreto del Presidente  della Repubblica 18 aprile  1994, n.
346, di seguito  denominato "decreto", ed il  decreto-legge 31 luglio
1987, n.  317, convertito, con  modificazioni, dalla legge  3 ottobre
1987, n. 398, di seguito  denominata "legge", sono modificati secondo
quanto disposto dai seguenti articoli.
 
Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione    delle   leggi
          sull'emanazione     dei  decreti   del   Presidente   della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -    Il comma   2 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della   Presidenza  del Consiglio dei Ministri) prevede che
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del    Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  siano   emanati i regolamenti per la
          disciplina delle    materie,  non    coperte  da    riserva
          assoluta  di legge  prevista dalla  Costituzione,   per  le
          quali    le      leggi    della    Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della   potesta' regolamentare    del  Governo,
          determinino  le norme generali  regolatrici della materia e
          dispongano l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
            -  I  commi 7, 8 e 9  dell'art. 2 della legge n. 537/1993
          (Interventi  correttivi  di  finanza   pubblica)   sono   i
          seguenti:
            "7.  Entro  centoventi   giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente     legge,     con      regolamenti
          governativi,   emanati   ai  sensi dell'art.  17, comma  2,
          della  legge 23  agosto 1988,  n. 400,   sono dettate    le
          norme   di   regolamentazione   dei  procedimenti  ad  essi
          connessi. La connessione si ha  quando diversi procedimenti
          siano tra loro  condizionati  o  siano    tutti   necessari
          per    l'esercizio   di un'attivita'   privata  o pubblica.
          Gli  schemi  di regolamento   sono trasmessi   alla  Camera
          dei  deputati   ed al   Senato della  Repubblica perche' su
          di essi sia espresso,  entro trenta giorni dalla   data  di
          trasmissione,  il    parere  delle  commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso il termine i  decreti  sono
          emanati  anche  in  mancanza  di detto parere ed entrano in
          vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale.
            8.   Le   norme,     anche  di  legge,  regolatici    dei
          procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con  effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
            9.  I regolamenti  di  cui al  comma 7  si  conformano ai
          seguenti criteri e principi:
            a)    semplificazione dei   procedimenti  amministrativi,
          in  modo    da  ridurre    il    numero    delle       fasi
          procedimentali,     il     numero    delle  amministrazioni
          intervenienti, la previsione  di  atti  di  concerto  e  di
          intesa;
            b)  riduzione  dei termini  attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
            c) regolazione uniforme dei procedimenti    dello  stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero    presso    diversi    uffici    della     medesima
          amministrazione,  e  uniformazione  dei  relativi  tempi di
          conclusione;
            d)   riduzione     del    numero      dei    procedimenti
          amministrativi   e accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla  medesima attivita';
            e)  semplificazione  e accelerazione   delle    procedure
          di  spesa   e contabili,   anche    mediante  adozione,  ed
          estensione   delle  fasi procedimentali   di   integrazione
          dell'efficacia   degli   atti,  di disposizioni  analoghe a
          quelle di   cui   all'art. 51,    comma  2,    del  decreto
          legislativo  3   febbraio   1993,  n.   29,  e   successive
          modificazioni;
            f)  unificazione    livello regionale, oppure provinciale
          su espressa delega,   dei    procedimenti    amministrativi
          per   il   rilascio   delle autorizzazioni  previste  dalla
          legislazione vigente    nelle    materie  dell'inquinamento
          acustico,  dell'acqua,  dell'aria  e  dello smaltimento dei
          rifiuti;
            g)  snellimento  per  le  piccole  imprese  operanti  nei
          diversi    comparti    produttivi       degli   adempimenti
          amministrativi previsti  dalla vigente legislazione per  la
          tutela ambientale;
            h)   individuazione   delle   responsabilita'   e   delle
          procedure  di verifica e controllo".
            -  L'art. 2   del   D.L.   31 luglio   1987,   n.    317,
          convertito,    con modificazioni, in legge  3 ottobre 1987,
          n. 398 (Norme  in materia di tutela dei lavoratori italiani
          operanti in Paesi Extracomunitari e di rivalutazione  delle
          pensioni  erogate dai  fondi  speciali  gestiti dall'INPS),
          e' il seguente:
            "Art. 2 (Autorizzazione preventiva  per l'assunzione  dei
          lavoratori  italiani    da  impiegare    o  da   trasferire
          all'estero). -   1. Ai   fini dell'assunzione    o      del
          trasferimento    all'estero    dei  lavoratori italiani,  i
          datori  di lavoro  di cui  all'art. 1,   comma 2,    devono
          presentare  richiesta di  autorizzazione  al Ministero  del
          lavoro    e della   previdenza   sociale.   Copia  di detta
          richiesta   deve    essere  inviata  contemporaneamente  al
          Ministero degli affari esteri.
            2.    La    domanda   di   autorizzazione   deve   essere
          corredata  dalla documentazione stabilita con  decreto  del
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale,  d'intesa
          con i  Ministri degli affari  esteri, e dell'industria, del
          commercio  e   dell'artigianato,   da      emanarsi   entro
          quarantacinque  giorni    dalla data di   entrata in vigore
          del presente decreto.
            3.  Il    Ministero  degli    affari  esteri     accerta,
          attraverso     la  rete  diplomaticoconsolare,    che    le
          condizioni   generali  nei  Paesi  di destinazione  offrono
          idonee  garanzie alla sicurezza  del lavoratore, portando a
          conoscenza del  Ministero del  lavoro e   della  previdenza
          sociale l'esito di tale accertamento.
            4.  Il  Ministero   del lavoro e della previdenza sociale
          ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1,
          accerta che:
            a)     il   contratto     di   lavoro,     ove    preveda
          espressamente    la possibilita',   dopo il   trasferimento
          all'estero, che  il datore  di lavoro destini il lavoratore
          assunto  a prestare la propria attivita' presso  consociate
          estere,    garantisca  le condizioni di  lavoro di cui alle
          successive lettere;
            b)  il    trattamento  economiconormativo  offerto    sia
          complessivamente  non  inferiore    a quello previsto   dai
          contratti collettivi  di lavoro vigenti in Italia   per  la
          categoria   di   appartenenza      del   lavoratore  e  sia
          distintamente  prevista  l'entita'  delle  prestazioni   in
          denaro  o  in natura connesse con lo svolgimento all'estero
          del rapporto di lavoro;
            c) i contratti di lavoro  prevedano, qualora le autorita'
          del   Paese  di     impiego    pongano    restrizione    di
          trasferimenti    di    valuta,    la  possibilita'  per   i
          lavoratori  di    ottenere il trasferimento in Italia della
          quota  di     valuta  trasferibile     delle   retribuzioni
          corrisposte  all'estero,  fermo  restando il rispetto delle
          norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;
            d) sia    stata  stipulata,  a    favore  dei  lavoratori
          italiani    inviati   all'estero   a   svolgere   attivita'
          lavorativa, un'assicurazione per ogni viaggio  di    andata
          nel  luogo di  destinazione e di rientro  dal luogo stesso,
          per i casi di morte o di invalidita' permanente;
            e)  il  contratto  stabilisca  il  tipo  di  sistemazione
          logistica;
            f)  il    contratto  impegni  il    datore  di  lavoro ad
          apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed  igiene
          del lavoro.
            5.  Limitatamente alle  domande presentate dai datori  di
          lavoro che hanno depositato  i contrattitipo,    concordati
          con      le   organizzazioni   sindacali  aderenti     alle
          confederazioni   maggiormente rappresentative  sul    piano
          nazionale,   o che  vi hanno  espressamente aderito,  se il
          Ministero  del lavoro   e della   previdenza sociale    non
          provvede    nel termine   di trenta  giorni  dalla data  di
          ricezione della  domanda, corredata  dalla   documentazione
          indicata   al   comma   2, questa  deve intendersi accolta.
          Tale  termine e' prorogato fino  a novanta giorni quando il
          Ministero  degli affari esteri o il Ministero  del lavoro e
          della previdenza sociale comunicano   al datore  di  lavoro
          interessato,  entro   il    trentesimo   giorno,  di  dover
          procedere  ad  ulteriori accertamenti   nell'ambito   delle
          disposizioni  di  cui  al  presente decreto.
            6.  I    datori  di   lavoro di   cui al comma  5 possono
          effettuare, in eccezionali casi   di comprovata  necessita'
          ed    urgenza,  l'assunzione, ovvero i  trasferimenti nelle
          more   del       rilascio    dell'autorizzazione,    previa
          comunicazione  entro i tre  giorni precedenti le assunzioni
          o i trasferimenti, ai Ministeri degli affari  esteri e  del
          lavoro e della previdenza sociale".
            -  Il  D.P.R.    n.  346/1994,  modificato dal   presente
          decreto, recava:  "Regolamento    recante   semplificazione
          del   procedimento    di autorizzazione  all'assunzione   o
          al  trasferimento  all'estero  di lavoratori".
            -  Il  comma  13 dell'art. 9-bis  della legge 28 novembre
          1996, n. 608 (Disposizioni  urgenti in  materia  di  lavori
          socialmente  utili,    di  interventi    a   sostegno   del
          reddito e  nel  settore  previdenziale) prevede che    "Nel
          rispetto  di   quanto previsto dall'art. 2,  comma 9, della
          legge 24 dicembre 1993, n.  537, al fine di realizzare  una
          piu'  efficiente    azione amministrativa   in materia   di
          collocamento,   sono  dettate  disposizioni    modificative
          delle   norme del D.P.R.  18 aprile 1994, n. 345,  intese a
          semplificare   e        razionalizzare    i    procedimenti
          amministrativi    concernenti  gli   esoneri   parziali, le
          compensazioni territoriali e le    denunce  dei  datori  di
          lavoro, del  D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
          del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo  decreto del
          Presidente  delle  Repubblica e'  emanato entro centottanta
          giorni dalla  data  di entrata  in   vigore del    presente
          decreto,    su proposta  del  Ministro del  lavoro  e della
          previdenza sociale, di concerto con il  Ministro    per  la
          funzione  pubblica  e,  per  la  materia disciplinata   dal
          citato D.P.R. n. 346 del  1994, anche di concerto   con  il
          Ministro degli  affari  esteri. Fino  alla data  di entrata
          in  vigore  del  decreto  e  comunque  per  un  periodo non
          superiore a centottanta  giorni dalla  data di entrata   in
          vigore    del presente decreto  rimane sospesa  l'efficacia
          delle norme  recate dai  citati decreti n.  345, n.  346  e
          n.  487,   capo IV   e allegata  tabella dei criteri per la
          formazione delle graduatorie".
 Nota all'art. 1:
             - Vedere note alle premesse.